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Verande e Strutture Precarie Regione Sicilia

Pubblicato da AndreaTambone sopra 14/02/2024
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Legge Regionale 4 del 16 Aprile 2003, articolo 20

Solo in Sicilia, regione a statuto speciale, è possibile regolarizzare le verande con strutture precarie;
L’ art. 20 della l.r. 4 del 2003 recita:
In deroga ad ogni altra disposizione di legge, non sono soggette a concessioni e/o autorizzazioni né sono considerate aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma della costruzione la chiusura di terrazze di collegamento e/o la copertura di spazi interni con strutture precarie, ferma restando l’acquisizione preventiva del nulla osta da parte della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali nel caso di immobili soggetti a vincolo. La legge si applica anche nel caso di veranda già esistente, ricorrendo alla presentazione di una CILA in sanatoria, per mezzo del pagamento di una sanzione.

In pratica, Il proprietario dell’immobile dovrà presentare al comune una relazione, a firma di un professionista abilitato, che asseveri le opere da compiersi nel rispetto delle norme urbanistiche, di sicurezza e igienico-sanitarie vigenti. Allegato a questo verrà presentata l’attestazione di pagamento di 50,00 euro o 25,00 euro per ogni mq di superficie coperta, a seconda che la veranda sia realizzata a filo o meno con il piano sovrastante, oltre ai diritti di segreteria, pari ad € 100,00.

Il tecnico incaricato depositerà presso gli uffici pubblici :
-relazione asseverata
-elaborati grafici
-rilievo fotografico
-eventuale nulla osta nel caso di immobili soggetti a vincolo;       

Successivamente espleterà l’iter per la pratica catastale e l’aggiornamento della planimetria depositata.